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Elisabetta Gregoraci  non può fidanzarsi per 3 anni, c’è un contratto con il patron Flavio Briatore la bomba arriva e fa rumore. E’ stato proprio il conduttore Alfonso Signorini sganciarla in tv. L’attuale conduttore del GF Vip lo ha detto il 31 gennaio 2019, ospite di Chiambretti a “CR4 – La Repubblica delle Donne”.

Al GF Vip la showgirl 40enne mantiene il più stretto riserbo sul suo privato, Signorini non torna sulla questione. Ma da Chiambretti, senza alcun pelo sulla lingua, parlando di matrimoni ‘stellati’, a proposito di Elisabetta e  Flavio  il giornalista ha detto: “Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci Briatore. La ‘conditio sine qua non’ che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi”.

La separazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è stata una delle notizie di gossip più chiacchierate degli ultimi tempi. Il vitalizio smentito da Elisabetta, gli accordi per il mantenimento, l’affidamento di Nathan Falco e molti altri argomenti hanno tenuto banco sui giornali dal giorno dell’annunciata rottura della coppia (il 23 dicembre). Ora però altri particolari spuntano fuori e non riguardano solo la separazione tra la Gregoraci e Briatore, ma anche gli accordi prematrimoniali presi tra i due. Secondo Dagospia proprio il giorno delle nozze la bella calabrese si ritrovò con davanti il ‘contratto’ da firmare. Sul sito si legge che:

IN POCHI SANNO CHE DUE ORE PRIMA DELLE NOZZE LA GREGORACI ERA, COME AD OGNI SPOSA CHE SI CONVIENE, NELLA TOILETTE A FARSI TRUCCARE. MA TRA UN OMBRETTO E UNA PIEGA LE SAREBBE ARRIVATO DAVANTI UN BEL CONTRATTINO PREMATRIMONIALE. IN QUEL MOMENTO SCOPPIÒ IN LACRIME E AVREBBE VOLUTO DISERTARE L’ALTARE. NEL CONTRATTINO INVIATOLE DAL FUTURO CONSORTE, SECONDO I BENE INFORMATI, CI SAREBBERO STATE DUE CLAUSOLE: 1) IN CASO DI DIVORZIO, LA SIGNORA SI IMPEGNAVA A RINUNCIARE A QUALSIASI BENEFIT; 2) IN CASO DI PROLE, LA RINUNCIA, PREVI ACCORDI CON IL CONSORTE, ALL’AFFIDAMENTO. SI DICE CHE FURONO UN’AMICA E UN FAMILIARE STRETTO A CONVINCERE ELISABETTA A FARE IL GRANDE PASSO.

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